Quando è obbligatoria l'APE?
- Per tutti gli edifici di nuova costruzione , ossia per i quali è stata presentata in Comune la denuncia di inizio attività o la domanda per il permesso di costruire successivamente al 26 ottobre 2009
- Per tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione
- Nel caso di ristrutturazione degli edifici che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito
- Nel caso di ampliamenti volumetrici, quando il volume lordo o climatizzato risulta superiore al 20% rispetto all’esistente
- Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti
- Per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi tipo, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti
- Contratti “Servizio Energia o Servizio Energia Plus”, nuovi o rinnovati, relativi a edifici pubblici o privati
- Per la ristrutturazione dell’impianto termico per il riscaldamento / produzione di acqua calda sanitaria
- Per l’installazione di nuovi impianti termici in edifici esistenti
- Sostituzione del generatore di calore, se la sua potenza é superiore a 100 kW
- Per contratti nuovi o rinnovati, relativi alla gestione di impianti termici, o di climatizzazione di edifici pubblici
- Per il rogito, ossia in caso di trasferimento a titolo oneroso, ossia di compravendita di singole unità immobiliari, o di interi edifici
- Per tutti i CONTRATTI DI LOCAZIONE, locazione finanziaria o affitto di azienda, nuovi o rinnovati , riferiti ad una o più unità immobiliari
- Per l’accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF: l’ A.P.E. fa parte della documentazione necessaria all’ottenimento degli sgravi fiscali.